Disposizioni per la corretta tenuta delle Scritture Contabili e per la redazione del Bilancio

Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (2388);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (2404);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste (2381);
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.

Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo (att. 209).

Sezione IX: Del bilancio

Art. 2423 Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.

Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO

  1. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
  2. Immobilizzazioni:
     
    1. Immobilizzazioni immateriali:
       
      1. costi di impianto e di ampliamento;
      2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
      3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
      4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
      5. avviamento;
      6. immobilizzazioni in corso e acconti;
      7. altre.
        Totale.
    2. Immobilizzazioni materiali:
       
      1. terreni e fabbricati;
      2. impianti e macchinario;
      3. attrezzature industriali e commerciali;
      4. altri beni;
      5. immobilizzazioni in corso e acconti.
        Totale.
    3. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
       
      1. partecipazioni in:
         
        1. imprese controllate;
        2. imprese collegate;
        3. imprese controllanti;
        4. altre imprese;
      2. crediti:
         
        1. verso imprese controllate;
        2. verso imprese collegate;
        3. verso controllanti;
        4. verso altri;
      3. altri titoli;
      4. azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
        Totale

Totale immobilizzazioni (B)

  1. Attivo circolante:
     
    1. Rimanenze:
       
      1. materie prime, sussidiarie e di consumo:
      2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
      3. lavori in corso su ordinazione;
      4. prodotti finiti e merci;
      5. acconti.
        Totale
    2. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
       
      1. verso clienti;
      2. verso imprese controllate;
      3. verso imprese collegate;
      4. verso controllanti;
      5. verso altri.
        Totale.
    3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
       
      1. partecipazioni in imprese controllate;
      2. partecipazioni in imprese collegate;
      3. partecipazioni in imprese controllanti;
      4. altre partecipazioni;
      5. azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
      6. altri titoli.
        Totale
    4. Disponibilità liquide:
       
      1. depositi bancari e postali;
      2. assegni;
      3. danaro e valori in cassa.
        Totale.

Totale attivo circolante (C)

  1. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO

  1. Patrimonio netto:
     
    1. Capitale
    2. Riserva da sopraprezzo delle azioni
    3. Riserve di rivalutazione
    4. Riserva legale
    5. Riserva per azioni proprie in portafoglio
    6. Riserve statutarie
    7. Altre riserve, distintamente indicate
    8. Utili (perdite) portati a nuovo
    9. Utile (perdite) dell'esercizio
  2. Fondi per rischi e oneri:
     
    1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
    2. per imposte;
    3. altri.

Totale

  1. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
  2. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
     
    1. obbligazioni;
    2. obbligazioni convertibili;
    3. debiti verso banche;
    4. debiti verso altri finanziatori;
    5. acconti;
    6. debiti verso fornitori;
    7. debiti rappresentati da titoli di credito;
    8. debiti verso imprese controllate;
    9. debiti verso imprese collegate;
    10. debiti verso controllanti;
    11. debiti tributari;
    12. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
    13. altri debiti.

Totale

  1. Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
    Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
    In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Art. 2425 Contenuto del conto economico

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

  1. Valore della produzione:
    1. ricavi delle vendite e delle prestazioni;
    2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
    3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
    4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
    5. altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

  1. Costi della produzione
    1. per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
    2. per servizi;
    3. per godimento di beni di terzi;
    4. per il personale:
      1. salari e stipendi;
      2. oneri sociali;
      3. trattamento di fine rapporto;
      4. trattamento di quiescenza e simili;
      5. altri costi;
    5. ammortamenti e svalutazioni:
      1. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
      2. ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
      3. altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
      4. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
    6. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
    7. accantonamenti per rischi;
    8. altri accantonamenti;
    9. oneri diversi di gestione.

Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

  1. Proventi e oneri finanziari:
     
    1. proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
    2. altri proventi finanziari;
      1. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
      2. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
      3. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
      4. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
    3. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15-16-17).

  1. Rettifiche di valore di attività finanziaria:
     
    1. rivalutazioni:
       
      1. di partecipazioni;
         
      2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
         
      3. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
    2. svalutazioni:
       
      1. di partecipazioni;
      2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
      3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

  1. Proventi e oneri straordinari:
     
    1. proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
    2. oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

    1. imposte sul reddito dell'esercizio;
    2. (risultato dell'esercizio);
    3. (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
    4. (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie);
    5. utile (perdita) dell'esercizio

Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Art. 2426 Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Art. 2427 Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce "altre riserve";
l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15, diversi dai dividendi;
la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

Art. 2428 Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
le attività di ricerca e di sviluppo;
i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società

Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché. sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

Art. 2429 bis Relazione degli amministratori

La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;
i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;
le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.